FAQ - Frequently Asked Questions

Nel caso di vistita ispettiva MIUR presso la scuola per verifica e accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica (come previsto dalla legge n. 62/2000, dal D.M. n. 267/2007 e dal D.M. n. 83/2008), l'ispettore richiederà di verificare la seguente documentazione:
  1. Provvedimento di riconoscimento della parità.
  2. Atto costitutivo e statuto dell’ente gestore, documentazione del legale rappresentante.
  3. Bilancio dell’istituzione scolastica e relativa relazione.
  4. Documentazione attestante la conformità dei locali alle norme vigenti (cfr CR91/15-4-2004)
  5. Piano dell’Offerta Formativa e Progetto Educativo d’Istituto. Regolamento Interno.
  6. Elenco degli alunni iscritti, con dati anagrafici (nome, data di nascita, residenza) e classe.
  7. Fascicoli degli alunni e documentazione comprovante l’idoneità alla classe frequentata.
  8. Elenco dei docenti, con l’indicazione del titolo di studio e di abilitazione, della tipologia di contratto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) e del contratto collettivo nazionale cui si conforma.
  9. Fascicoli dei docenti e documentazione relativa al titolo di studio, all’abilitazione posseduta e al contratto di lavoro in essere.
  10. Verbali degli organi collegiali.
  11. Registri attestanti l’attività didattica ed amministrativa.
 
Potrebbe inoltre valutare sul momento l’opportunità di chiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della verifica.

 
Se non si riesce a trovare un insegnate da inserire nell'organico della propria scuola per una sostituzione di malattia o maternità dell'insegnante di sezione, anche dopo aver consultato i CV ricevuti e quelli messi sulla bacheca AREA RISERVATA nel sito della FISM Torino, andare a vedere sul sito dell'Ufficio scolastico Regionale www.istruzionepiemonte.it per attingere dalle graduatorie permanenti.
Nel caso che anche nelle graduatorie permanenti non si riesca a trovare un insegnante, inviare comunicazione all'USR (vedi bozza allegata) per comunicare che non sitrovano figure professionali disponibi per l'incarico richiesto. 
Nel caso dimancata risposta entro 15 giorni (indicativamente), in questo caso e solo in questo caso, è possibile assumere a tempo determinato un insegnate senza requisiti richiesti dalla parità (esempio: laureanda in scenze della formazione primaria). 
ATTENZIONE: nel contratto si deve specificare che si tratta di assunzione temporanea in attesa di sostituzione con insegnante abilitata.

  

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Se si riduce il numero degli iscritti e non si raggiunge il quorum per mantenere lo stesso numero di sezioni dell'anno precedente, è sufficiente indicare il nuovo numero sezioni in tutti gli adempimenti del MIUR e della Regione.
Non inviare comunicazioni di chiusura sezione, in quanto se nell'anno successivo si riesce a ripristinare la sezione ridotta, non si dovranno fare pratiche di riapertura.

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatari).

Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, articolo 2):
 a)  disponibilità dei posti;
 b)  accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
 c)  disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
      diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 d)  valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

La documentazione "analisi funzionale" che ha prodotto l'ASL ed il certificato rilasciato dall'INPS, devono essere inviati all'USP (Ufficio Scolastico Provinciale di competenza) con una lettera di richiesta numero ore di sostegno.
La lettera ha anche valore di richiesta contributo.
La scadenza per l'inoltro della documentazione è sempre il 30 giugno.
Il numero di ore sostegno vengono determinate dall'ufficio competente (massimo 25).
Il costo dell'insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia paritaria, è a carico della scuola.
Per ulteriori chiarimenti, consultare la legge 104/92 sull'handicap.

 

Come riportato nel Decreto 83 Legge 10 marzo 2000 n° 62, per il coordinamento delle attività educative didattiche, la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana, o di paese membro di unione Europea, MUNITO DI ESPERIENZA e competenza didattico pedagogica adeguata.
Nelle scuole dell'infanzia il coordinatore deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente.

I titoli di studio idonei allo svolgimento dell’attivita’ didattico-educativa presso la sezione primavera,
art. 5, comma 2 degli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”
D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. e D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008
  1. Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
  2. Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esurimento del titolo);
  3. Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
  4. Diploma di liceo psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
  5. Diploma di liceo delle scenze umane;
  6. ​Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
  7. Attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte di cui art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
  8. Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
  9. Diploma di Tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
  10. Laurea in Scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili;
  11. Laurea in Scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi con indirizzo per la scuola dell’infanzia;
  12. Diploma di laurea in scienze dell’educazione indirizzo scolastico.


 

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero minimo di 15 bambini e un numero massimo di 26. È comunque possibile arrivare con tolleranza 10% fino a 29 bambini (articolo 9, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
Se accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
ATTENZIONE: Tali numeri sono subordinati alla capienza dell'aula (autorizzazione ASL).

Dal 2007/2008 (legge 296 del 2006, articolo 1, comma 630) è previsto anche il funzionamento sperimentale di “sezioni primavera” per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

Riferimenti normativi: 
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 art. 5 comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3
- Decreto del Ministro Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331 art. 15.  


 

Tipologie FAQ: Regole di funzionamento - Federazione Italiana Scuole Materne - Piemonte - Pagina: 2

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