La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.
La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.
A chi spetta la somministrazione?
Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Linee Guida che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
Le dette Raccomandazioni, come all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.
La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’ASL territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Linee Guida che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
Le dette Raccomandazioni, come all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.
La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’ASL territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
- la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le ASL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).
L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:
Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:
- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.
Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Il dirigente scolastico, qualora non vi sia alcuna disponibilitàda parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili diStrada …).
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
Si può quindi affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.
Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.
Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:
… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantirela continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti lapotestà genitoriale o loro delegati.
Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da partedel personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …
Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighicontrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.
Il dirigente scolastico, qualora non vi sia alcuna disponibilitàda parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili diStrada …).
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
Si può quindi affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.
Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.
Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:
… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantirela continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti lapotestà genitoriale o loro delegati.
Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da partedel personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …
Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighicontrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.
Per poter usufruire delle tirocinanti nella propria scuola, è necessario che la scuola venga accreditata come "scuola accogliente".
La procedura per l'accreditamento è pubblicata sul sito dell'USR Piemonte.
La richiesta di accreditamento deve essere presentata dalla scuola entro la prima settimana di settembre (in allegato la comunicazione del USR Piemonte per l'a.s. 2018/19).
Comunicare i nominativi degli insegnanti (con contratto a tempo indeterminato) che si rendono disponibili a svolgere il compito di tutor (allegare il CV, indicare numero anni servizio e la tipologia tutoraggio che si intende svolgere).
Le scuole già accreditate devono comunque dare comunicazione di eventuali revisioni e/o intergrazioni dei dati.
Per la richiesta tirocinanti, la scuola accogliente, deve contattare l'UFFICIO SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEL TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN SCENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO
Responsabile U.S.Co.T dott.ssa Elena Scalenghe
C.so San Maurizio 31/A Torino
Tel. 011.6705798 o email a uscot.sfp@unito.it.
La procedura per l'accreditamento è pubblicata sul sito dell'USR Piemonte.
La richiesta di accreditamento deve essere presentata dalla scuola entro la prima settimana di settembre (in allegato la comunicazione del USR Piemonte per l'a.s. 2018/19).
Comunicare i nominativi degli insegnanti (con contratto a tempo indeterminato) che si rendono disponibili a svolgere il compito di tutor (allegare il CV, indicare numero anni servizio e la tipologia tutoraggio che si intende svolgere).
Le scuole già accreditate devono comunque dare comunicazione di eventuali revisioni e/o intergrazioni dei dati.
Per la richiesta tirocinanti, la scuola accogliente, deve contattare l'UFFICIO SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEL TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN SCENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO
Responsabile U.S.Co.T dott.ssa Elena Scalenghe
C.so San Maurizio 31/A Torino
Tel. 011.6705798 o email a uscot.sfp@unito.it.
Quando una scuola chiude, lo si deve comunicare:
1) all'USR entro il 30 marzo dell'anno precedente alla chiusura, mandare email a laura.bergonzi@istruzione.it
2) al proprio ufficio scolastico comunale
3) alla Regione (se scuola non convenzionata)
4) alla Camera di commercio per chiudere posizione
5) all'INPS
6) ai dipendenti (almeno 6 mesi prima)
1) all'USR entro il 30 marzo dell'anno precedente alla chiusura, mandare email a laura.bergonzi@istruzione.it
2) al proprio ufficio scolastico comunale
3) alla Regione (se scuola non convenzionata)
4) alla Camera di commercio per chiudere posizione
5) all'INPS
6) ai dipendenti (almeno 6 mesi prima)
Nel caso di vistita ispettiva MIUR presso la scuola per verifica e accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica (come previsto dalla legge n. 62/2000, dal D.M. n. 267/2007 e dal D.M. n. 83/2008), l'ispettore richiederà di verificare la seguente documentazione:
- Provvedimento di riconoscimento della parità.
- Atto costitutivo e statuto dell’ente gestore, documentazione del legale rappresentante.
- Bilancio dell’istituzione scolastica e relativa relazione.
- Documentazione attestante la conformità dei locali alle norme vigenti (cfr CR91/15-4-2004)
- Piano dell’Offerta Formativa e Progetto Educativo d’Istituto. Regolamento Interno.
- Elenco degli alunni iscritti, con dati anagrafici (nome, data di nascita, residenza) e classe.
- Fascicoli degli alunni e documentazione comprovante l’idoneità alla classe frequentata.
- Elenco dei docenti, con l’indicazione del titolo di studio e di abilitazione, della tipologia di contratto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) e del contratto collettivo nazionale cui si conforma.
- Fascicoli dei docenti e documentazione relativa al titolo di studio, all’abilitazione posseduta e al contratto di lavoro in essere.
- Verbali degli organi collegiali.
- Registri attestanti l’attività didattica ed amministrativa.
Potrebbe inoltre valutare sul momento l’opportunità di chiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della verifica.
Se non si riesce a trovare un insegnate da inserire nell'organico della propria scuola per una sostituzione di malattia o maternità dell'insegnante di sezione, anche dopo aver consultato i CV ricevuti e quelli messi sulla bacheca AREA RISERVATA nel sito della FISM Torino, andare a vedere sul sito dell'Ufficio scolastico Regionale www.istruzionepiemonte.it per attingere dalle graduatorie permanenti.
Nel caso che anche nelle graduatorie permanenti non si riesca a trovare un insegnante, inviare comunicazione all'USR (vedi bozza allegata) per comunicare che non sitrovano figure professionali disponibi per l'incarico richiesto.
Nel caso dimancata risposta entro 15 giorni (indicativamente), in questo caso e solo in questo caso, è possibile assumere a tempo determinato un insegnate senza requisiti richiesti dalla parità (esempio: laureanda in scenze della formazione primaria).
ATTENZIONE: nel contratto si deve specificare che si tratta di assunzione temporanea in attesa di sostituzione con insegnante abilitata.
Nel caso che anche nelle graduatorie permanenti non si riesca a trovare un insegnante, inviare comunicazione all'USR (vedi bozza allegata) per comunicare che non sitrovano figure professionali disponibi per l'incarico richiesto.
Nel caso dimancata risposta entro 15 giorni (indicativamente), in questo caso e solo in questo caso, è possibile assumere a tempo determinato un insegnate senza requisiti richiesti dalla parità (esempio: laureanda in scenze della formazione primaria).
ATTENZIONE: nel contratto si deve specificare che si tratta di assunzione temporanea in attesa di sostituzione con insegnante abilitata.
Se si riduce il numero degli iscritti e non si raggiunge il quorum per mantenere lo stesso numero di sezioni dell'anno precedente, è sufficiente indicare il nuovo numero sezioni in tutti gli adempimenti del MIUR e della Regione.
Non inviare comunicazioni di chiusura sezione, in quanto se nell'anno successivo si riesce a ripristinare la sezione ridotta, non si dovranno fare pratiche di riapertura.
Non inviare comunicazioni di chiusura sezione, in quanto se nell'anno successivo si riesce a ripristinare la sezione ridotta, non si dovranno fare pratiche di riapertura.
il piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, dalla legge n. 107/2015 è stato reso triennale.
Il predetto piano contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.
Il piano triennale dell’offerta formativa deve essere inserito entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento (2016/19), quindi già fatto.
Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Ricordiamo che i contenuti del PTOF sono i seguenti:
Il predetto piano contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.
Il piano triennale dell’offerta formativa deve essere inserito entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento (2016/19), quindi già fatto.
Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Ricordiamo che i contenuti del PTOF sono i seguenti:
- iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7;
- programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare;
- percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;
- percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
- il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- il piano di miglioramento.
I summenzionati contenuti, o meglio alcuni di essi, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni: pensiamo ad esempio ai progetti di durata annuale rivolti agli alunni oppure agli accordi che la scuola stipula con le associazioni del territorio che spesso hanno durata annuale.
Altre modifiche possono essere apportate, ad esempio, ai progetti di potenziamento.
Ricordiamo che il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio.
QUINDI, chi dovesse aggiornarlo lo deve fare entro il 31 ottobre p.v.,
chi non ha apportato variazioni NON DEVE FARE NULLA
Si ricorda che per aggiornare il documento si deve
Altre modifiche possono essere apportate, ad esempio, ai progetti di potenziamento.
Ricordiamo che il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio.
QUINDI, chi dovesse aggiornarlo lo deve fare entro il 31 ottobre p.v.,
chi non ha apportato variazioni NON DEVE FARE NULLA
Si ricorda che per aggiornare il documento si deve
- Entrare nel portale SIDI www.istruzione.it (è lo stesso che state utilizzando per l'anagrafe)
- Inserire utente e password
- Andare nel menù I tuoi servizi
- cliccare su Rilevazioni
- Cliccare su Scuole in chiaro
- nel menù che si apre cliccare su didattica
- andare nel riquadro documenti didattica, per fale l’upload del documento: scegli file (salvato sul vostro PC) e poi carica
ATTENZIONE: il documento deve essere salvato nel formato PDF e non deve avere dimensioni oltre a 5120 Kb.
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.
Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatari).
Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, articolo 2):
a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatari).
Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, articolo 2):
a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.