FAQ - Frequently Asked Questions

La documentazione "analisi funzionale" che ha prodotto l'ASL ed il certificato rilasciato dall'INPS, devono essere inviati all'USP (Ufficio Scolastico Provinciale di competenza) con una lettera di richiesta numero ore di sostegno.
La lettera ha anche valore di richiesta contributo.
La scadenza per l'inoltro della documentazione è sempre il 30 giugno.
Il numero di ore sostegno vengono determinate dall'ufficio competente (massimo 25).
Il costo dell'insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia paritaria, è a carico della scuola.
Per ulteriori chiarimenti, consultare la legge 104/92 sull'handicap.

 

Come riportato nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012 n° 175, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario Diocesano (previa presentazione attestato corso IRC).
E’ richiesto uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di Scuola Magistrale, purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 
- qualsiasi diploma di scuola media superiore, unito almeno ad un diploma di Scienze Religiose, rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla CEI; 
- laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola d’infanzia; 
E’ richiesta inoltre la specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica rilasciata o riconosciuta dall’Ordinario Diocesano di Torino
Nelle scuole dell'infanzia l'IRC può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione. Il riconoscimento ha effetto permanente salvo revoca.

Come riportato nel Decreto 83 Legge 10 marzo 2000 n° 62, per il coordinamento delle attività educative didattiche, la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana, o di paese membro di unione Europea, MUNITO DI ESPERIENZA e competenza didattico pedagogica adeguata.
Nelle scuole dell'infanzia il coordinatore deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente.

Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 bis della legge 10 marzo 2000 n° 62 e successive modifiche art. 1 comma 8 del decreto legge n° 147 del 2007 , convertito con modificazione dalla legge n° 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'art. 334 del decreto legislativo n° 297 del 1994.
La legge n.62/2000 all’art.1, comma 5, lettera g), prescrive, fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica, che il “personale docente sia fornito di abilitazione”; condizione questa che presuppone, ovviamente, il possesso di uno dei titoli di accesso per l’insegnamento.
Nel caso della scuola dell’infanzia paritaria, il titolo di studio idonei per il personale docente sono:
1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell’Infanzia, questo è l'unico titolo che al presente ha valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art. 6 legge 169/08);
2) Diploma Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l’a.s. 2001/02, in quanto l’Istituto Magistrale è stato soppresso dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997, è da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;
3) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili¸ rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’ Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;
4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all’insegnamento nella scuola primaria;
5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell’Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.

ATTENZIONE: non sono titoli validi per l’insegnamento in questo settore dell’istruzione titoli che, pur sembrando pertinenti ai compiti delle insegnanti di scuola dell’infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione. Ad es., non costituiscono valido titolo di studio per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia: il diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS); il diploma di maturità di “Tecnico dei servizi sociali” (rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari); il diploma di “Vigilatrice d’infanzia”; la laurea in Pedagogia; la laurea in Scienze dell’Educazione; la laurea in Scienze della Formazione – Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia; la laurea in di “Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza”.


RICORDARE CHE da maggio 2014 il datore di lavoro deve richiedere il DLgs 39/2014 - certificato penale antipedofilia per il lavoro in asilo nido, scuole dell’infanzia, sez. primavera.
 

I titoli di studio idonei allo svolgimento dell’attivita’ didattico-educativa presso la sezione primavera,
art. 5, comma 2 degli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”
D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. e D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008
  1. Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
  2. Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esurimento del titolo);
  3. Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
  4. Diploma di liceo psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
  5. Diploma di liceo delle scenze umane;
  6. ​Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
  7. Attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte di cui art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
  8. Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
  9. Diploma di Tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
  10. Laurea in Scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili;
  11. Laurea in Scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi con indirizzo per la scuola dell’infanzia;
  12. Diploma di laurea in scienze dell’educazione indirizzo scolastico.


 

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero minimo di 15 bambini e un numero massimo di 26. È comunque possibile arrivare con tolleranza 10% fino a 29 bambini (articolo 9, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
Se accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
ATTENZIONE: Tali numeri sono subordinati alla capienza dell'aula (autorizzazione ASL).

Dal 2007/2008 (legge 296 del 2006, articolo 1, comma 630) è previsto anche il funzionamento sperimentale di “sezioni primavera” per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

Riferimenti normativi: 
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 art. 5 comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3
- Decreto del Ministro Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331 art. 15.  


 

Le scuole paritarie sono tenute a garantire le attività per il sostegno.
Vedere LINEE GUIDA - PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ (MIUR 2009)
Il compito di insegnante di sostegno può essere assolto da ogni docente di scuola dell’infanzia con abilitazione all’insegnamento. 
Quindi l'insegnate di sostegno, se non è già docente della scuola, deve essere presa con le stesse regole e stessi titoli dell'insegnante di sezione.
L'insegnante di sostegno deve essere assunta con lo stesso inquadramento dei docenti della scuola dell'infanzia; dicasi titolo che abilita all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia (dipoloma magistrale ante 2001 o laurea in scenze della formazione primaria). Queste tipologie di scuola hanno nel programma corsi di specializzazione che abilitano ad essere anche insegnanti di sostegno. 
Le neolaureate possono avere anche l'abilitazione al sostegno (ma per ora non vincolante).

In classe ci può essere oltre all'’insegnante di sostegno, anche l’assistente educativo, ma sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto.
L'insegnante di sostegno è un docente specializzato, ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri insegnanti di sezione; mentre l’assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell’alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo.
Ciò implica che possono essere entrambi presenti, in quanto l’uno non sostituisce l’altro, il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell’intervento dell’assistente. Quindi ricordare sempre che l’assistente non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il docente in quanto è a quest'ultimo che gli alunni sono affidati,  


ATTENZIONE: all'interno della Scuola dell'Infanzia non può essere accolto personale terapeutico esterno (es. logopedisti e specialisti in altre terapie) ad eccezione dei casi in cui sia prevista una collaborazione secondo un progetto definito dalla scuola, condiviso con la famiglia e con l’equipe psico-medica, che segue il bambino certificato. Laddove non vi sia alcuna struttura clinica a consigliarlo, la scuola elabora comunque un suo progetto per il bambino certificato, come al punto 1 del presente documento. Tale progetto, definito dalla scuola, tiene conto della presenza degli esperti esterni, ma si riferisce esclusivamente alle linee pedagogico-didattiche e non terapeutiche del percorso. La prospettiva pedagogica riguarda soprattutto il coinvolgimento dei compagni di scuola dell'alunno certificato (come suggerito dalle Linee Guida del 2009 – MIUR 2009)) e non il percorso terapeutico.

Nel caso di bambini certificati in cui, per indicazioni dell’equipe psico-medica si renda utile creare un progetto che prevede la collaborazione tra la scuola e un terapeuta esterno, è necessario tenere conto delle seguenti condizioni:
a) il personale tecnico deve essere sempre e comunque assunto dalla scuola e non può mai essere addebitato, direttamente o indirettamente, ai genitori dell'alunno;
b) il personale tecnico, non essendo abilitato all’insegnamento, è tenuto ad operare secondo quando previsto dalla vigente normativa per il personale non abilitato.

 

 

Sono validi i seguenti titoli di studio: 
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria e Lauree con contenuti formativi analoghi; di norma, per valutare meglio i singoli percorsi formativi, si invitano i candidati ad allegare alla domanda i piani di studio da cui risultino gli esami effettivamente sostenuti ; 
- Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); 
- Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); 
- Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); 
- Diploma di liceo psico-pedagogico; 
- Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16; 
- Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); 
- Diploma di tecnico dei servizi sociali; 
Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e alla gestione degli asili nido; 
Attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti; per attestati di educatore per la prima infanzia s’intendono quelli conseguiti in seguito a: 
- corsi di base di formazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 3/73 e s.m.i.; 
- corsi di riqualificazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, equipollenti al corso di cui al punto precedente; in questo caso, se non direttamente certificato dal candidato, si procederà d’ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza dalla Regione Piemonte; 
- corsi di formazione e riqualificazione per educatori prima infanzia o per figure professionali equivalenti, istituiti da altre Regioni italiane, o da altri enti pubblici, equipollenti ai corsi citati al primo punto; in questi casi, se non direttamente certificati dal candidato, si procederà d’ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza dalla Regione Piemonte.

Federazione Italiana Scuole Materne - Piemonte - Pagina: 3

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