FAQ - Frequently Asked Questions

Non è’ sempre obbligatorio portare il bambino dal pediatra dopo 5 gg di malattia, dipende dalle regioni.
Esiste un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 1518/1967) ancora in vigore che stabilisce l’obbligo da parte del medico di accertare la guarigione per il reinserimento in comunità dopo malattia.
Tuttavia numerosi atti legislativi regionali hanno annullato l’obbligo di certificazione. Ad esempio regioni come Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Provincia di Trento,
Piemonte, Provincia di Bolzano, Emilia Romagna hanno abolito l’obbligatorietà.
In queste regioni senza obbligo di visita pediatrica prima del ritorno a scuola vale l’autocertificazione dei genitori.
Se il genitore ha però dubbi sullo stato di salute del bambino può richiedere il controllo medico del pediatra, indipendentemente dalla richiesta scolastica.
ATTENZIONE: i bambini affetti da malattie a rapida diffusione, per cui è richiesto isolamento per un determinato periodo, devono essere segnalati dal pediatra all’Autorità sanitaria /Ufficio d’Igiene competente. Per questo motivo il bambino deve essere sempre visitato dal pediatra per la diagnosi prima del rientro.
Ci sono situazioni in cui il bambino viene portato a scuola anche se è non completamente guarito. Questo  prolunga la risoluzione della malattia creando, a volte, complicanze.
Si invita a responsabilizare i genitori a non portare a scuola il bambino non guarito e non completamente in forma!

DECRETO LEGISLATIVO N° 14 DEL 4 MARZO 2014
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale deiminori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
(14G00051) (GU n. 68 del 22-3-2014)
A norma dell’art. 2 “il certificato penale del casellario giudiziale
deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinques e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdisstive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre n° 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 10.000.00 a euro 15.000.00”.
 
Il testo di cui in oggetto presenta molte ambiguità per cui il Ministero di Giustizia si è trovato nella necessità di fare alcune puntualizzazioni esplicative con una Circolare del 3 aprile 2014 e due successive Note, dalle quali si desume che:
1. Ha come destinatari i datori di lavoro, con esclusione quindi di tutto il mondo del volontariato, del personale religioso, ecc.;
2. L’obbligo non sorge ove non si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito “rapporto di lavoro”
3. l’obbligo della richiesta del certificato va adempiuto “prima di stipulare un rapporto di lavoro”.

A maggior tutela dei Gestori, per il personale già in servizio, potrebbe essere opportuno, anche se non obbligatorio, farsi rilasciare dal lavoratore una autocertificazione sostitutiva circa l’assenza a suo carico di condanne per qualsiasi reato di cui agli artt. 600bis, 600ter, 600quater CP, ovvero sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Nell'Area Riservata del sito della FISM Torino, nella sezione modulistica, si possono trovare i modelli per la richiesta del certificato al Tribunale competente e l'autocertificazione.

 

RISPONDE IL CENTRO SERVIZI:

Le ricevute/quietanze emesse a fronte di:
  - pagamenti iscrizione
  - frequenza 
  - sevizi di refezione e mensa scolastica

NON SONO SOGGETTE AD IMPOSTA DI BOLLO. 

Altri servizi che possono essere addebitati, quali ad esempio le spese di riscaldamento, queste devono essere soggette ad imposta di bollo, se l'importo complessivo addebitato, per ogni ricevuta è di ammontare superiore a 77,47 Euro.

Scarica l'allegato

Si precisa che l’utilizzo delle radio o televisioni deve essere solo a scopo esclusivamente didattico.

Le scuole non statali, precisa la Rai, sono soggette al pagamento di una tassa annuale.

Gli importi attualmente in vigore sono i seguenti:
     0,70 euro per la detenzione di apparecchi radio;
     4,13 euro per la detenzione di apparecchi televisivi

Nel caso di accorpamenti o cessioni di apparecchi, chiusura scuole, è necessario richiedere l’annullamento della licenza e comunicare la destinazione dell’apparecchio.



 

La procedura di registrazione via web è stata rinnovata per permetterne un uso più agevole da parte degli utenti ed un più rapido accoglimento delle richieste.
Tramite questa nuova funzione le scuole non statali possono richiedere fino a due utenze nominative per accedere al nuovo portale dei servizi (SIDI).

Il portale SIDI consente una più agevole gestione delle procedure di acquisizione dati, grazie alle nuove interfacce web che semplificano il lavoro e garantiscono una robusta ed efficiente gestione dei dati.

L'utente ha la possibilità di registrarsi e richiedere le abilitazioni per le funzionalità di interesse del Portale SIDI. Tutte le richieste saranno automaticamente sottoposte all'approvazione del personale preposto (i referenti per la sicurezza) presso l'ufficio scolastico provinciale di appartenenza.

L'utente riceverà via e-mail le informazioni sull'esito delle proprie richieste. Solo dopo aver ricevuto la mail con le credenziali (username e password) l'utente potrà richiedere le specifiche abilitazioni di cui necessita.

Si ricorda che, per motivi di sicurezza, l'accesso al portale SIDI dei servizi sarà rigorosamente nominativo. Il singolo utente sarà autorizzato ad operare sulla scuola per cui avrà fatto richiesta.
Si raccomanda di consultare la guida operativa disponibile in questa pagina prima di procedere con le operazioni. 

Destinatari
Questa funzionalità è rivolta al personale delle scuole non statali. In fase di registrazione possono essere inserite al massimo due richieste nominative per ogni scuola. 
Si ricorda che l'accesso al portale servizi SIDI è rigorosamente nominativo, quindi ogni utente autorizzato opererà solo sulla/e scuola/e per cui avrà inserito la richiesta.

Guida operativa
Attraverso questa guida sono descritti i passi essenziali per completare la procedura di registrazione. Si ricorda che per qualsiasi tipo di problema il personale delle Scuole non Statali deve rivolgersi al Referente per la sicurezza del proprio USP.

Scarica l'allegato

Federazione Italiana Scuole Materne - Piemonte - Pagina: 4

Federazione Italiana Scuole Materne - Piemonte

federazione, italiana, scuole, materne, piemonte, pagina