E' costituita la Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Piemonte (che assume la denominazione FISM-PIEMONTE, Federazione Italiana Scuole Materne – Regione Piemonte) alla quale aderiscono le Federazioni provinciali delle Scuole dell’Infanzia non statali che si qualificano autonome, paritarie o autorizzate, e orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne (fondata a Roma il 1° marzo 1974). L’associazione non ha fini di lucro.
La sua durata è illimitata. La sua sede è in Torino.
Le Scuole dell’Infanzia aderenti alle FISM provinciali possono promuovere servizi integrati di accoglienza per bambini di età inferiore a tre anni nell’ambito del sistema di servizi per la prima infanzia.
L’adesione di una scuola alla FISM è incompatibile con l’adesione ad altre associazioni di categoria escluse AGIDAE e FIDAE.
Art. 2. Obiettivi
La Federazione fa propri i principi del Magistero della Chiesa cattolica e quelli contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U. sui diritti dell'infanzia e sanciti dalla Costituzione Italiana.
In particolare propugna ed afferma:
i diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza;
il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa;
il diritto naturale dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati nell'adempimento dei compiti educativi;
il diritto alla libertà di insegnamento;
il diritto di Enti e Privati ad istituire scuole ed istituti di educazione;
il dovere dello Stato di assicurare alle scuole non statali piena libertà organizzativa e didattica ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
Art. 3. Struttura della Federazione e contenuti del patto federativo
La federazione ha struttura democratica ed opera mediante attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. E’ pertanto esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.
Alla Federazione aderiscono le Federazioni Provinciali costituite ed operanti sul territorio della Regione Piemonte.
L’adesione alla Federazione regionale comporta l’accettazione dello Statuto regionale e di quello nazionale, comportamenti operativi coerenti con le finalità statutarie, realizzazione di attività adeguate alle esigenze delle scuole dell’infanzia federate, puntuale assolvimento degli oneri federativi, a partire dal puntuale versamento della quota associativa.
Art. 4. Scopi e strumenti
La Federazione regionale si propone fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela delle Federazioni provinciali e delle scuole dell’infanzia federate.
In particolare:
rappresenta gli Enti federati nei rapporti con le autorità civili e religiose della Regione Piemonte;
predispone un servizio operativo che consenta di dialogare proficuamente con il MIUR-Direzione Scolastica Regionale del Piemonte, con la Regione, con altri Enti pubblici e privati regionali ed eventualmente con le amministrazioni provinciali e/o comunali, su richiesta e in collaborazione con le Federazioni provinciali interessate, per il miglioramento ed il potenziamento delle scuole dell’infanzia e delle Federazioni provinciali;
procura agli Enti federati, stipulando apposite convenzioni e/o gestendo direttamente i servizi, assistenza pedagogica, didattica, legale, finanziaria ed amministrativo-fiscale;
predispone e cura opportuni mezzi d'informazione all'interno e all’esterno della Federazione, servizi di informazione che consentano e realizzino anche la corretta, tempestiva ed omogenea applicazione delle normative in tutte le scuole;
promuove iniziative per la qualificazione e la formazione permanente di tutto il personale delle scuole dell’infanzia e dei servizi integrati, mediante iniziative di studio, di aggiornamento, di formazione e di riqualificazione, gestite anche direttamente;
propone e sollecita, con adeguata azione ai diversi livelli, provvedimenti legislativi ed interventi amministrativi ed economici a sostegno delle scuole federate;
predispone un servizio di segreteria che coordini ed aiuti le varie iniziative delle Federazioni e della Federazione regionale ed ulteriori servizi ed attività.
La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali la partecipazione alla costituzione ed alla gestione di Enti con fini analoghi, la stampa di libri, la pubblicazione di giornali e di riviste, la produzione e la distribuzione di stampati, film e audiovisivi, CD, la realizzazione e la gestione di pagine WEB.
La Federazione garantisce agli associati la propria autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende la autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica e ne tutela gli interessi nell’ambito della rappresentanza con le Autorità politiche, amministrative, scolastiche e religiose regionali.
Art. 5. Consulente ecclesiastico
L'Autorità ecclesiastica regionale (Conferenza Episcopale Piemontese) nomina un Consulente ecclesiastico in considerazione della rilevanza riconosciuta all’ispirazione cristiana dell'attività educativa delle scuole federate.
Art. 6. Patrimonio sociale
Il patrimonio della Federazione è costituito:
- dalle quote associative versate dalle Federazioni provinciali;
- da eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
- da eventuali proventi di gestione;
- da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili ed immobili.
Non esiste fusione di beni tra Federazione regionale e le Federazioni provinciali. Ogni singolo associato rimane esclusivo titolare dei diritti e dei doveri inerenti il patrimonio e l'esercizio delle proprie attività che devono rimanere sempre distinti da quelli della Federazione regionale.
Art. 7. Contributi associativi
Gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative, stabilite su proposta del Direttivo regionale, dal Consiglio regionale.
Art. 8. Gestione finanziaria
L'esercizio finanziario della Federazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere predisposti dal Direttivo regionale entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio per essere tempestivamente sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale. Il bilancio è depositato nella sede dell’Associazione, almeno otto giorni prima della seduta del Consiglio regionale, per poter essere consultato da ogni componente del Consiglio stesso.
L’eventuale avanzo di gestione andrà a costituire una riserva per le necessità future della Federazione. In nessun caso esso potrà essere usato per fini diversi dagli scopi statutari.
TITOLO II - ORGANI E LORO COMPITI
Art. 9. Organi della Federazione regionale
Organi della Federazione regionale sono:
- il Consiglio regionale;.
- il Direttivo regionale;
- il Presidente regionale, eletto dal Consiglio regionale fra i suoi membri;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.
Gli organi della federazione regionale durano in carica quattro anni.
Art.10. Struttura del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è costituito:
dai Presidenti delle Federazioni provinciali;
da un numero di consiglieri designati dai Consigli direttivi delle Federazioni provinciali in rapporto di un consigliere ogni 50 o frazione non inferiore a 25 scuole federate;
dal Consulente ecclesiastico regionale;
dai Consiglieri nazionali della FISM residenti nella regione.
Art.11. Attribuzioni del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei presenti:
elegge nella prima seduta il Presidente regionale e il Direttivo regionale;
nomina tra i consiglieri uno o due vice presidenti e un Segretario-Tesoriere;
approva i bilanci preventivo e consuntivo e il piano annuale di attività;
approva il Regolamento regionale proposto dal Direttivo regionale;
adotta le modifiche dello Statuto;
delibera le quote associative;
delibera iniziative tendenti a tutelare , sostenere e potenziare le attività delle Federazioni provinciali a favore delle Scuole dell’infanzia e dei servizi per l’infanzia;
elegge il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri.
Art.12. Funzionamento del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è convocato, presieduto e rappresentato dal Presidente regionale.
Le sedute sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti, in seconda qualunque sia il numero dei presenti.
Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la maggioranza dei presenti. Occorre, invece, la maggioranza del 50% più uno dei componenti per approvare le modifiche dello Statuto regionale.
Il Consiglio regionale viene convocato almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e viene convocato da Presidente per lettera oppure fax, oppure e:mail, almeno sette giorni prima della riunione. Esso deve svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Consiglio regionale ha compiti di servizio, coordinamento e rappresentanza delle federazioni provinciali.
Il verbale del Consiglio relativo all’elezione delle cariche regionali deve essere inviato alla FISM nazionale.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Collegio Sindacale.
Art.13. Struttura del Direttivo regionale
Il Direttivo regionale è costituito:
dal Presidente regionale;
dal/i vicepresidente/i;
dal Segretario - tesoriere;
dal Consulente ecclesiastico regionale;
da 2 consiglieri eletti dal Consiglio regionale.
Il Direttivo regionale si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Art.14. Attribuzioni del Direttivo regionale
Al Direttivo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
dare esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale;
redigere i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
proporre le modifiche dello Statuto;
convocare il Consiglio regionale ordinario ed eventualmente quelli straordinari,
proporre le quote associative annuale;
promuovere tutte le iniziative di carattere pedagogico - didattico, assistenziale, amministrativo ed economico ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della Federazione e dei singoli associati.
Art.15. Attribuzioni del Presidente regionale
Il Presidente regionale:
è il legale rappresentante della Federazione regionale, gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
Rappresenta l’unità della Federazione regionale, cura che l’attività della FISM si sviluppi secondo lo spirito e la lettera dello Statuto; ha le responsabilità della politica federativa e ne dirige tutta l’attività.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale e del Direttivo regionale.
Cura i rapporti con la Regione e tutti gli altri Enti regionali civili e religiosi, con le singole Federazioni provinciali e con la Federazione nazionale;
Firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio; emette e firma i mandati di pagamento; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo regionale. In casi di urgenza esercita i poteri del Direttivo salvo ratifica, da parte di questo, alla riunione successiva;
Il Presidente può delegare permanentemente alcune proprie funzioni al Vice-presidente o ad altro membro del Consiglio. In sua assenza le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice-presidente più anziano ad esclusione delle funzioni già delegate.
La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente e/o Sindaco, di Consigliere e/o Assessore regionale o provinciale o di comune con più di 15.000 abitanti. Analoga incompatibilità vige per la posizione di candidato alle suddette cariche politiche e amministrative elettive.
Art. 16. Il Segretario - Tesoriere
Il Segretario - tesoriere redige i verbali del Consiglio regionale e del Direttivo.
Con la collaborazione della segreteria regionale cura la corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio e del Direttivo regionali su incarico del Presidente; è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri; cura le entrate e le uscite della Federazione, provvede e conserva i libri dell'ufficio, riscuote e quietanza i contributi ordinari e straordinari e provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria controfirmando i mandati emessi dal Presidente, o dal suo delegato; cura l'inventario dei beni della Federazione; predispone i bilanci da presentare all'esame del Direttivo; espleta tutte le pratiche che per legge riguardano l'attività della Federazione.
Art.17. Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi eletti dal Consiglio regionale. E’ presieduto dall’eletto con maggior numero di voti.
Controlla l’amministrazione economica della FISM regionale esaminando i bilanci ed esponendo al Direttivo regionale le sue conclusioni. Vigila sulla regolarità degli atti della Federazione ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.
Art.18. Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dal Consiglio regionale. E’ presieduto dall’eletto con maggior numero di voti.
Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo e senza formalità di procedura tutte le eventuali controversie tra gli enti federati, relative al rapporto associativo, o tra essi e la Federazione regionale.
Art.19. Perdita della qualità di federato
La qualità di federato si perde per estinzione giuridica, per rinuncia, per gravi e fondati motivi, per la non osservanza dell’art.3
Art.20. Scioglimento e liquidazione della Federazione
Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un'apposita Consiglio regionale, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Direttivo regionale, nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o da un terzo degli associati.
In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione residuato dalla liquidazione viene devoluto ad Associazione/i aventi finalità analoghe. I criteri e le modalità di devoluzione sono adottati dal Consiglio regionale insieme alla delibera che stabilisce l'estinzione della Federazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge .
Art.21. Norme conclusive
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale della FISM ed alle norme della legge italiana in materia di associazioni.